I Cannabinoidi Urinari (drug-test, test per le droghe: hashish, marijuana e THC in genere) risultano positivi in presenza dei loro metaboliti nelle urine. Il dosaggio e' solo qualitativo (positivo o negativo) e quindi non in grado di dare indicazioni sul tempo di esposizione e sulla quantita' di sostanza utilizzata. In alcuni casi contemplati dalla legge potrà essere richiesto l'esame del capello. In base al Provvedimento del 30 Ottobre 2007 alcune categorie di lavoratori a rischio sono soggette agli accertamenti sanitari per l'evidenziazione del consumo di droghe: Mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumita' e la salute dei terzi 1) Attivita' per le quali e' richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi: a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni); b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302); c) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e s.m.). 2) Mansioni inerenti le attivita' di trasporto: a) conducenti di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada; b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario che esplichi attivita' di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o piu' attivita' di sicurezza; c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa; d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio; e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri; f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; g) personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonche' il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attivita' off-shore e delle navi posatubi; h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; i) personale certificato dal registro aeronautico italiano; l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci. 3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi. Modalità di accertamento dell'assenza di tossicodipendenza regolamentate dal provvedimento 99/CU 30.10.2007 (Gazzetta Ufficiale n.266 del 15.11.2007): 1. Gli accertamenti di assenza di tossicodipendenza di cui all'art. 3, comma 1, sono effettuati nel rispetto della dignita' e della liberta' della persona. 2. Le procedure diagnostiche e medico legali, comprese le modalita' di prelievo, conservazione e catena di custodia dei campioni, sono individuate con accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente intesa. L'accordo individua altresi' le tecniche analitiche piu' specifiche con le quali effettuare la ripetizione delle analisi, garantendo affidabilita' e uniformita' secondo metodiche di qualita' condivise. 3. La struttura sanitaria competente adotta le misure necessarie per accertare la sicura appartenenza dei campioni biologici al soggetto sottoposto ad accertamento e per assicurare la corretta conservazione dei campioni fino all'esecuzione delle analisi, nonche' per custodirli idoneamente al fine di eventuale ripetizione di analisi. 4. La struttura sanitaria competente da' immediata comunicazione dell'esito degli accertamenti al medico competente, che lo comunica nel rispetto della riservatezza al datore di lavoro e al lavoratore interessato. Per il personale marittimo la comunicazione va altresi' inoltrata al Ministero dei trasporti. 5. Il lavoratore di cui sia accertata la tossicodipendenza ha diritto di chiedere, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito, la ripetizione dell'accertamento presso il Servizio per le tossicodipendenze dell'Azienda sanitaria locale. 6. La ripetizione di indagini sui campioni biologici e' effettuata sul medesimo campione oggetto dell'accertamento. Il test viene spesso utilizzato in ambito medico-legale per scopi quali il rinnovo della patente di guida in seguito ad una sospensione ed il rilascio del porto d'armi. In questo caso le droghe ricercate solo le seguenti: Cocaina (tempo di permanenza nelle urine): 3-5 giorni Eroina: 4-5 giorni Anfetamine: 3-4 giorni Ecstasy: 3-4 giorni Cannabis: 7 giorni (se utilizzata saltuariamente. In caso di uso continuativo può essere presente per più di 40 giorni) Benzodiazepine: 7 giorni Cocaina: 3-5 giorni